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Richiesta di autorizzazione all’alienazione, concessione o permuta artt. 55, 56, 57 bis D.lgs 42/2004 (beni culturali di proprietà di enti pubblici o morali)

Richiesta di autorizzazione all'alienazione, o alla concessione in uso di un bene di interesse culturale (“vincolato”), art. 55 - 56 - 57bis D.lgs 42/2004

L'alienazione, o la concessione in uso a titolo oneroso, di un bene appartenente ad un ente pubblico o morale (comune, parrocchia, fondazione, ecc.), è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il bene culturale deve essere dichiarato di interesse culturale con un provvedimento formale, che consenta l'identificazione precisa del bene.

Pertanto, prima della richiesta di autorizzazione all'alienazione, dovrà essere sottoposto alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e/o 128 D.lgs 42/2004 - v. indicazioni nella pagina "Verifica interesse culturale art. 12".

Si ritengono comunque validi provvedimenti di tutela ("vincoli") emessi in base alla legislazione precedente, se consentono una precisa identificazione del bene (provvisti di relazione storica e di perimetrazione su estratto di mappa catastale).

Nel caso di verifica con esito negativo (comunicazione di insussistenza dell'interesse culturale), il bene è liberamente alienabile; non si comunicano i successivi trasferimenti di proprietà.

Nel caso di emissione di provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale, l'ente dovrà chiedere l'autorizzazione all'alienazione ai sensi degli artt. 55 o 56 D.lgs 42/2004, o alla concessione in uso ai sensi dell'art. 57 bis.

Nella richiesta di autorizzazione deve essere chiaramente identificato il bene e, inoltre, devono essere inserite le informazioni di cui all'art. 55, comma 2. In sintesi devono risultare i seguenti dati:

- identificazione del bene (indirizzo, identificazione catastale per beni immobili; denominazione, autore, datazione, dimensioni e tecnica, luogo di conservazione per beni immobili);

- indicazione degli estremi del provvedimento di tutela;

- indicazione della destinazione d'uso in atto;

- programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

- indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene, tempi e modalità per il loro conseguimento;

- indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

- modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

La Soprintendenza redige una proposta istruttoria che viene inviata alla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (COREPACU - funziona presso il Segretariato regionale per il Veneto del MiBACT); il provvedimento finale è emesso dalla COREPACU.

Il alcuni casi, in base a valutazioni motivate, la Soprintendenza può proporre il diniego dell'autorizzazione all'alienazione.

L'autorizzazione all'alienazione, redatta nella forma prevista dal D.lgs 42/2004, non ha scadenza.

Non si ritengono più valide, però, le autorizzazioni all'alienazione emesse ai sensi della L. 1089/1939, redatte in base all'inquadramento generico del bene nell'ambito dell'art. 4 della stessa legge (tutela de jure), in assenza di un provvedimento formale di tutela del bene.

Si rinvia ai contenuti aggiornati degli artt. 55, 56, 57bis D.lgs 42/2004.

ultima modifica 2021-03-18T15:12:46+02:00

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