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Esercizio della prelazione artt. 60 – 62 D.lgs 42/2004

Dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento di proprietà ai sensi dell'art. 59 D.lgs 42/2004, il Ministero (e/o gli enti pubblici territoriali) hanno 60 giorni consecutivi per eventualmente esercitare la prelazione, notificando - entro questo termine - il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio pubblico, in via di prelazione, allo stesso prezzo indicato nell'atto.

L'esercizio della prelazione è previsto solo per trasferimenti di proprietà a titolo oneroso (esempio: vendite, conferimenti in società, ecc.).

Il Ministero non può esercitare il diritto di prelazione in caso di eredità o successione, per esempio; questi atti sono comunque soggetti alla comunicazione di cui all’art. 59.

La decisione in merito all'eventuale esercizio della prelazione spetta alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che provvederà - in caso affermativo - a stanziare i fondi e a emettere il rispettivo provvedimento di acquisizione del bene in via di prelazione.

Trascorsi i 60 giorni, in assenza di notifica da parte della DGABAP, il bene può essere consegnato al nuovo proprietario.

Questo Ufficio non può rilasciare certificazioni che attestino la rinuncia alla prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto la decisione finale non compete alla Soprintendenza.

Si riporta un estratto del testo del D.lgs 42/2004.

Art. 60. Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

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ultima modifica 2021-03-18T15:15:00+02:00

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