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Dichiarazione dell’interesse culturale particolarmente importante art. 13 D.lgs 42/2004 (beni di proprietà privata)

Non sono sottoponibili a valutazione beni mobili e immobili di proprietà privata “che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settant’anni” (art. 10 comma 5); si evince che l’assenza di una delle due condizioni esclude il bene. Pertanto, per avviare il procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o 10, comma 3, lett. e), i beni devono avere più di 70 anni di età e l’autore non più vivente .

Beni più recenti di 70 anni sono valutabili solamente in relazione all’interesse di cui all’art. 10 comma 3 lett. d). (“...che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”).

In caso di richiesta di valutazione da parte della proprietà, si chiede di fornire, per la valutazione preliminare:
- documentazione fotografica degli esterni e degli ambienti interni rilevanti, che presentano decorazioni, stucchi, affreschi, camini storici, majoliche, pavimenti decorati o altro;
- breve relazione storica.

A seguito di valutazione preliminare con esito positivo, la Soprintendenza procederà ad un sopralluogo e ad effettuare una documentazione fotografica completa con il fotografo di ufficio.

Nella seconda fase, per l’avvio del procedimento, si invita cortesemente la proprietà a fornire, a supporto dell’Ufficio, i seguenti materiali (per e-mail: sabap-ve-lag@cultura.gov.it o pec: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it, o in cartaceo, consegnati per posta o a mano):

1)  la nota di richiesta di valutazione, integrativa della precedente, con identificato l'immobile e i proprietari:
- indicazione di tutti i n. civici di accesso;
- identificazione catastale delle singole unità presenti nell'immobile (catasto fabbricati, foglio, particella e sub.), con nominati i rispettivi proprietari e indicato se sono coniugati o celibi, e – se coniugati – l’indicazione del regime di proprietà dei beni (separazione o comunione dei beni); tali dati servono per la trascrizione del provvedimento finale;
- indicazione di un nominativo di contatto, con telefono e e-mail.

2) elenco di tutti i proprietari, con indicato, per ognuno: nome, cognome; codice fiscale; residenza.

3) planimetrie catastali delle singole unità (se non è possibile reperirle, specificare motivo);

4) visure catastali aggiornate (non più vecchie di 3 mesi) delle singole unità immobiliari;  

5) relazione storico – artistico – architettonica in formato pdf e anche editabile (word), di circa 3000 – 10000 battute (orientativamente tra 1 pagina e mezza - 4 pagine).

I passi in sintesi:
- La Soprintendenza avvia il procedimento dichiarativo, notificando ai proprietari e, per i beni immobili, al Comune e – in alcuni casi – la città metropolitana; contestualmente invia alla Commissione regionale MiC anche la relazione storico-artistica completa e l’estratto di mappa con la perimetrazione del bene, l’elenco dei proprietari e la documentazione fotografica;  
- Gli interessati hanno un termine per presentare le osservazioni (indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, dai 30 agli 80 giorni);
- Se sono pervenute osservazioni, l’Ufficio valuta la loro incidenza sul procedimento e invia la documentazione finale, rivista, per la valutazione da parte della Commissione regionale MiC;
- Se non sono pervenute osservazioni, alla scadenza del termine l’Ufficio invia la documentazione finale per la valutazione da parte della Commissione regionale MiC,
- La Commissione regionale MiC valuta la proposta e decide in merito all’eventuale interesse culturale particolarmente importante; la Commissione si riunisce, presso il  Segretariato regionale MiC, una volta al mese circa;
- Il Segretariato regionale MiC, emana il provvedimento dichiarativo dell’interesse culturale particolarmente importante (“vincolo”) che viene notificato ai proprietari;
- La Soprintendenza trascrive il provvedimento presso gli uffici della Conservatoria.

ultima modifica 2023-05-11T09:45:41+02:00

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