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Denuncia di trasferimento di proprietà art. 59 D.lgs 42/2004

La denuncia di trasferimento di proprietà di un bene culturale si presenta entro 30 giorni dalla stipula dell'atto (NON si comunica il contratto preliminare di compravendita).

NOTA:

nell'oggetto dell' e-mail o della pec di trasmissione, per agevolare il flusso dei documenti, per consentire un tracciamento più facile dell'istanza, si invita l'utenza a riportare SEMPRE:

- i dati identificativi dell'immobile (indirizzo e dati catastali);

- indicazione sommaria sul contenuto dell'istanza.

Si chiede di evitare soggetti molto generici (tipo: "controllo vincolo" o "denuncia trasferimento proprietà”, ecc.).

Per immobili tutelati in quanto zona di rispetto (tutela indiretta art. 45) non si devono presentare denunce di trasferimento di proprietà.

Dalla data della denuncia di trasferimento di proprietà ai sensi dell'art. 59 D.lgs 42/2004, il Ministero e/o gli enti pubblici territoriali hanno 60 giorni di tempo per eventualmente esercitare la prelazione (v. indicazioni nella pagina: Esercizio della prelazione da parte del MiBAC, artt. 60, 61, 62 D.lgs 42/2004).

La compravendita di beni culturali tra privati (persone, società ecc.) non è soggetta ad alcuna autorizzazione preliminare da parte del Ministero.

Invece un bene culturale di proprietà di un ente pubblico o morale (comune, parrocchia, fondazione, ecc.), è soggetto ad autorizzazione all'alienazione prima della vendita.

Se non è sottoposto a tutela con un provvedimento formale, si dovrà procedere prima alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e 128 D.lgs 42/2004.

Nel caso di verifica con esito negativo (Comunicazione di insussistenza dell'interesse culturale),il bene è liberamente alienabile; non si comunicano i successivi trasferimenti di proprietà.

Nel caso di emissione di provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale, l'ente dovrà chiedere, prima della vendita, l'autorizzazione all'alienazione ai sensi degli artt. 55 o 56 D.lgs 42/2004.

In breve...

La denuncia va presentata solo per immobili dichiarati di interesse culturale, solo dopo la stipula dell'atto.

Non si presentano denunce in fase di contratto preliminare.

Non si presentano le denunce per beni sottoposti a tutela indiretta art. 45.

La denuncia si presenta in carta libera, indicando le informazioni richieste all'art. 59:

- dati identificativi completi delle parti (nome, cognome, codice fiscale, residenza);

- dati identificativi del bene (indirizzo, identificazione catastale completa nel caso di bene immobile; titolo dell'opera, autore, datazione, dimensioni, tecnica in caso di bene mobile);

- luogo dove si trova il bene, nel caso di beni mobili;

- l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;

- l’indicazione del domicilio in Italia delle parti.

Si allega copia dell’atto di trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, denuncia di successione ecc. - NON si invia il contratto preliminare).

La denuncia si dovrebbe inviare per e-mail o pec (sabap-ve-lag@cultura.gov.it, sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it), con firma autografa scansionata, o con firma digitale, entro 30 giorni dalla stipula dell’atto (o comunque dall'avvenuto trasferimento di proprietà).

Chi deve presentare la denuncia?

- il venditore o donatore (“l’alienante”) – di solito il notaio che ha stipulato l’atto comunica il trasferimento di proprietà;

- l’acquirente, in caso di acquisto all’asta;

- l’erede o legatario, in caso di successione.

Si riporta il testo di norma.

Art. 59. Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;

b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

(lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;

b) i dati identificativi dei beni ;

c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;

d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;

e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

ultima modifica 2023-05-11T09:41:51+02:00

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