Come fare per
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, con la relativa documentazione, devono essere presentate esclusivamente in formato digitale e trasmesse tramite PEC o PEO ai seguenti indirizzi istituzionali della Soprintendeza:
PEO: sabap-ve-lag@cultura.gov.it
PEC: sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it
Le modalità di trasmissione devono essere alternative ed evitare il duplice invio
La mail di trasmissione deve consentire di individuare in modo chiaro:
- L’edificio o l’area a cui l’istanza si riferisce (Comune e indirizzo completo)
- Il tipo di istanza facendo riferimento se possibile al relativo articolo del Codice (ad esempio art.21 Autorizzazione lavori e cambio destinazione d’uso, art.49 Installazione di cartelli e mezzi pubblicitari, art.160 verifica di assenza di danno, ...)
- Le opere in progetto (per esempio: Modifiche al distributivo interno, opere di manutenzione alla copertura, realizzazione di fossa settica e scavo, …)
Nel caso in cui l’invio riguardi integrazioni ad un’istanza già trasmessa, è necessario indicare nell’oggetto della mail anche il numero di protocollo a cui l’integrazione fa riferimento
PRINCIPALI PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO L’ESPRESSIONE DI UN PARERE O IL RILASCIO DI UN’ AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 2004, N.42 DI COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA
- Art. 21 AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI DI QUALUNQUE GENERE SUI BENI CULTURALI
- Art. 27 SITUAZIONI DI URGENZA
- Art. 45 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA
- Art. 49 AUTORIZZAZIONE ALL’AFFISSIONE DI CARTELLI O MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 50 DISTACCO DI BENI CULTURALI
- Art. 160 VERIFICA DELL’ASSENZA DI DANNO
1) Art. 21 AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI DI QUALUNQUE GENERE SUI BENI CULTURALI
Durata del procedimento 120 giorni
Modulistica qui
Chi presenta l'istanza?
Il richiedente è il destinatario del provvedimento.
In caso di proprietà privata:
- il proprietario
- il possessore o il detentore
- il professionista incaricato con delega del proprietario
Nel caso in cui i lavori interessino più proprietà (multiproprietà, condomini, ecc.) dovrà essere allegato l'elenco completo dei proprietari con i relativi estremi, ed anche quelli di un eventuale amministratore di condominio delegato, con copia della delega stessa
In caso di proprietà pubblica :
- enti e società dovranno essere forniti, oltre agli estremi ad essa riferiti, anche quelli del legale rappresentante
In caso di beni ecclesiastici:
- la domanda deve essere trasmessa attraverso il Vescovo diocesano competente per il territorio o il delegato diocesano, così come stabilito dall'art. 5 c. 1 dell'Intesa fra CEI e Ministero B.A.C. (convenzione stipulata il 26.01.2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 26.01.2005)
Con decreto dirigenziale 29 dicembre 2011 e con successiva Circolare n.1/2012 della Direzione Generale per l'organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, in data 02/01/2012 è stata messa a disposizione dell'utenza la modulistica unica per tutto il territorio nazionale.
I contenuti della domanda
Dovranno essere chiaramente indicati:
- tipologia di intervento per il quale si richiede l’autorizzazione
- comune, località, via e numero civico, foglio catastale, particella/e e subalterni dell'immobile oggetto dell'intervento;
- denominazione del bene;
- nel caso l'immobile sia di proprietà privata la domanda dovrà contenere gli estremi del D.M. con cui l'immobile è stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, del D.Lgs 490/1999, della Legge 1089/1939 o Legge 364/1909;
- breve descrizione dell'intervento proposto;
- indicazione ed estremi del progettista e direttore dei lavori (il progettista dovrà essere regolarmente iscritto ad un Albo professionale e abilitato al tipo di intervento proposto compatibilmente con la normativa che regola l'esercizio e le competenze professionali, art. 52 del R.D. n. 2537/1925)
Se ci sono anche opere esterne di lieve entità riconducibili alla procedura semplificata paesaggistica è possibile applicare l’art.16 del DPR 31/2017 con cui si acquisisce un parere a valenza plurima per gli aspetti monumentali ex art.21 e per gli aspetti paesaggistici il parere endoprocedimentale ex art.146.
Quale documentazione di deve presentare?
La documentazione di progetto dovrà rappresentare compiutamente gli interventi in relazione alla natura delle opere e alla loro dimensione; l’elenco riportato nel modello riporta la documentazione completa per i casi di maggiore complessità:
- Intervento limitato a una parte di un’unità immobiliare o ad una singola componente costruttiva (la manutenzione dei serramenti, pavimenti, la modifica forometrica localizzata, manutenzione di un servizio igienico, ecc.)
- Intervento che interessa una singola unità immobiliare
- Intervento esteso all’intero immobile
- Gli interventi estesi alle parti comuni e soprattutto gli interventi sulle superfici esterne devono avere un carattere di unitarietà e per tale motivo non possono essere limitati alla porzione di fabbricato corrispondente alla singola proprietà
Documentazione per interventi minimi
- Documentazione fotografica a colori leggibile e nitida, con allegata planimetria dei punti di ripresa, sia degli esterni, anche se non sono previste modifiche esterne, per meglio individuare l’edificio su cui si interviene, sia degli interni anche nei casi di interventi parziali.
- Relazione tecnica
- Planimetrie generali:
- planimetria generale a scala urbana;
- estratto dal foglio catastale, con la chiara indicazione grafica dell'immobile
Qualora l'intervento sia riferito ad una porzione dell'edificio, dovrà essere allegatauna planimetria generale dell'immobile stesso o del complesso di appartenenza, con rappresentazione dei muri d’ambito con chiara indicazione della localizzazione della porzione oggetto di intervento,
- Rilievo geometrico (anche se riferito ad una componente costruttiva, ad es. la sostituzione di un serramento) piante, prospetti e sezioni in scala 1:50 o comunque in scala adeguata
- Tavole di progetto (anche se riferito ad una componente costruttiva, ad es. la sostituzione di un serramento) piante, prospetti e sezioni in scala adeguata
- Tavole comparative (giallo: demolizioni; rosso: costruzioni)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA NEL CASO DI INTERVENTI DI MAGGIORE COMPLESSITÀ ED ESTENSIONE:
1. Documentazione fotografica a colori leggibile e nitida, con allegata planimetria dei punti di ripresa.
Nei casi di interventi estesi sia alla singola unità sia all’intero fabbricato oltre alle viste di insieme degli esterni e degli interni, devono essere documentati gli ambienti, anche se privi di apparati decorativi, e le loro superfici (finiture murarie, pavimentazioni, soffitti, serramenti, eventuali elementi di arredo fisso)
2. Relazione storico-artistica
3. Relazione tecnica che comprenda anche le valutazioni relative agli esiti delle indagini diagnostiche e conoscitive, il rilievo stratigrafico, materico, il rilievo del degrado, e specifichi in modo puntuale le tecniche esecutive e i materiali che si intende utilizzare, le caratteristiche delle finiture.
4. Computo metrico estimativo (in caso di richiesta di ammissibilità ai contributi statali) da redigere utilizzando i prezzari dell’area di esecuzione delle opere
5. Planimetrie generali
- planimetria generale a scala urbana;
- estratto mappa catastale, con la chiara indicazione grafica dell'immobile;
Qualora l'intervento sia riferito ad una porzione dell'edificio, dovrà essere allegata la planimetria generale dell'intero immobile o del complesso, con rappresentazione dei muri d’ambito e ubicazione della porzione interessata dal progetto.
6. Rilievo geometrico, piante, prospetti e sezioni nelle posizioni più significative rispetto alle trasformazioni previste dal progetto in scala 1:50 con eventuali approfondimenti di dettaglio
7. Rilievo materico, ovvero il rilievo descrittivo delle caratteristiche costruttive e materiali delle componenti della fabbrica, il rilievo dello stato di conservazione con la mappatura delle forme di degrado e di alterazione dei materiali secondo la normativa UNI con indicazione delle indagini preliminari
8. Rilievo di dissesti statici e/o carenze strutturali con rappresentazione del quadro fessurativo e/o deformativo e con indicazione di eventuali fuori piombo. Il rilievo strutturale deve indicare anche gli elementi strutturali carenti o per dimensione o per stato di conservazione (ad es. le strutture lignee dei solai o di copertura), tutti i presidi già esistenti come i tiranti metallici e gli eventuali consolidamenti strutturali già eseguiti.
Dal 2015, i progetti che prevedono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento sismico devono essere corredati dalla scheda sinottica prevista dalla Circolare
n.15 del 30 Aprile 2015 del Segretariato Generale del Ministero.
9. Progetto di conservazione dei materiali e delle superfici (superfici lapidee, superfici ad intonaco, soffitti, solai in legno, pavimentazioni, apparati decorativi) elaborato sulla base del rilievo materico e del degrado di cui al punto 7.
10. Progetto di consolidamento strutturale con particolari costruttivi. Gli interventi strutturali, orientati al miglioramento del comportamento complessivo della fabbrica anche in caso di eventi sismici, devono essere documentati in modo puntuale e specifico sulla base delle risultanze del rilievo strutturale.
11. Tavole di progetto consistente in: planimetrie, sezioni e prospetti corrispondenti a quelle di rilievo. Gli elaborati, redatti in scala 1:50 con eventuali approfondimenti di elementi di dettaglio a scala maggiore, devono consentire una chiara lettura dell'intervento;
12. Tavole comparative (giallo demolizioni, rosso costruzioni)
13. Assonometria e prospettiva di progetto con eventuali simulazioni su base fotografica che consentano di valutare i principali interventi di progetto in particolare per verificare gli elementi di nuova progettazione in rapporto con le strutture storiche
14. Tavola storico-stratigrafica per individuare in pianta e in elevato le diverse fasi costruttive e trasformative della fabbrica utili per una migliore comprensione del progetto e per una corretta valutazione della compatibilità delle trasformazioni rispetto all’esistente
15. Tavola illustrativa dei progetti degli impianti – elettrici, meccanici, termo-idraulici, speciali - con indicazione dei tracciati (esterni, interni, a soffitto, a pavimento, a parete), la tipologia di impianto, le caratteristiche delle apparecchiature, la sezione dei tracciati nei punti di maggiore ingombro. Si omettano i calcoli specialistici e vengano prodotte le sole tavole necessarie per la valutazione della compatibilità degli impianti con la struttura, le finiture e l’apparato decorativo del bene architettonico.
Nel caso di interventi sulle superfici esterne ad intonaco la documentazione deve prevedere:
16. Relazione sulle indagini stratigrafiche eseguite al fine di individuare finiture di interesse storico che devono essere messe conservate ed opportunamente integrate. La presenza di stratigrafie con individuazione di finiture storiche può costituire un riferimento nella riproposizione di nuove finiture nel caso in cui le superfici storiche siano già state sostituite e si siano conservate solo tracce. La relazione va accompagnata da una documentazione fotografica specifica per documentare con viste di insieme e di dettaglio le superfici.
17. Progetto di conservazione degli intonaci con indicazione degli interventi – tecniche e materiali – volti a mettere in luce e conservare le superfici storiche individuate con le stratigrafie e ad integrarle secondo la tecnica tradizionale
18. Simulazione grafica a colori per tinteggiature policrome da riportarsi sulle tavole di prospetto; le campionature di colore devono riportare sigla di riferimento del campionario colori allegato, da realizzare con tecniche e materiali tradizionali.
Nel caso di interventi con rilevanza esterna classificabili ‘di lieve entità’ è possibile verificare (anche utilizzando, per il Comune di Venezia, l’Abaco degli interventi) se le opere sono ricomprese nell’allegato A, opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero nell’allegato B del DPR 31/2017, opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato: in questo ultimo caso, dovendo procedere anche con l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’organo competente – la Regione o, nel caso di subdelega, il Comune – potrà essere presentata un’istanza unica ai sensi dell’art.16 del DPR 31/2017 alla Soprintendenza competente che si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, ai sensi dell’art.146, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
In questo caso l’istanza reca in oggetto l’indicazione dell’art.16 DPR 31/2017 e la documentazione deve essere integrata con la Relazione paesaggistica semplificata e i relativi documenti allegati.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Il provvedimento finale può essere:
- Parere FAVOREVOLE : provvedimento di autorizzazione
- Parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI : provvedimento di autorizzazione con condizioni
- Parere CONTRARIO : comunicazione dei motivi ostativi
Ai sensi dell’art.10bis della legge 7 agosto 1990 n.241 la Soprintendenza inoltra al richiedente i motivi ostativi con le motivazioni che sono di impedimento all’accoglimento dell’istanza o di parte di questa. Gli interessati hanno 10 giorni entro i quali potere far pervenire le osservazioni ai motivi ostativi.
La Soprintendenza valuta una per una le osservazioni pervenute:
- Se ritenute pertinenti e accoglibili, emette il provvedimento di autorizzazione con o senza condizioni
- Se ritenute non pertinenti o accoglibili, emette il parere contrario controdeducendo le osservazioni.
Gli elaborati trasmessi per PEC o PEO NON vengono restituiti ma nel provvedimento viene specificato che lo stesso è relativo agli elaborati trasmessi in data … e acquisiti con protocollo … in formato digitale e che ‘Per eventuali seguenti adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativi al medesimo oggetto, il richiedente/professionista incaricato è responsabile della conformità degli elaborati’.
La proprietà deve comunicare preventivamente alla Soprintendenza la data di avvio dei lavori, il nome del Direttore dei lavori e l’impresa esecutrice.
Ai fini della individuazione delle imprese esecutrici delle opere, si rammenta il disposto dell’art. 29, comma 6 del Codice: “Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia". Pertanto, dal combinato disposto degli artt.li 29 e 182, comma 1-bis, del Codice sono da considerarsi restauratori di beni culturali i soggetti inclusi negli elenchi attestanti l’abilitazione all’esercizio della professione emanati con Decreto del Direttore Generale Educazione e Ricerca, in costante aggiornamento, con relativi settori professionali di competenza.
E' compito del Direttore dei lavori presentare a conclusione dell'intervento la relazione finale e la documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento.
Nel caso di opere pubbliche è sempre necessaria la trasmissione della relazione finale a consuntivo, necessaria per l’emissione del “buon esito”.
2) Art. 27 SITUAZIONI DI URGENZA
Modulistica qui
Nelle situazioni di assoluta urgenza possono essere eseguiti gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE?
- comunicazione del proprietario dello stato di necessità determinata dalle condizioni di urgenza
- documentazione fotografica della situazione di urgenza segnalata che costituisce condizione di rischio per il bene tutelato
- breve descrizione delle opere di urgenza che si intende eseguire che dovranno essere limitate alla sola messa in sicurezza del bene tutelato
Tempestivamente dovrà essere presentato un progetto degli interventi definitivi completo degli elaborati per acquisire l’autorizzazione ai sensi dell’art.21
SANZIONI
Art. 169. Opere illecite
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
3) Art. 45 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIRETTA
Modulistica qui
Per vincolo indiretto si intende quella serie di prescrizioni limitative che vengono imposte a beni diversi da quello culturale oggetto di tutela, che si trovano in relazione spaziale con quest'ultimo.
L'istituto del vincolo indiretto ha quindi per finalità la tutela dei caratteri e del contesto del bene soggetto al vincolo diretto, assicurandone attraverso prescrizioni destinate alle aree o agli edifici circostanti e non necessariamente confinanti, il mantenimento dell'integrità, della prospettiva, della luce, delle condizioni di ambiente e decoro.
Le prescrizioni sono recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici del Comune.
La Soprintendenza valuta la compatibilità delle opere esterne progettate con le prescrizioni contenute nel provvedimento di tutela indiretta.
Se gli interventi ricadono nella casistica prevista dall’allegato B del DPR 31/2017 classificabili come ‘opere di lieve entità’ soggette a procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato, anche se non chiaramente esplicitato dal DPR 31/2017, ma in analogia con le autorizzazioni ex art. 21, potrà essere presentata un’istanza unica ai sensi dell’art.16 del DPR 31/2017 alla Soprintendenza competente che si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le determinazioni relative al rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, ai sensi dell’art.146, al fine di ottenere da parte dell’amministrazione competente (Regione o, nel caso di subdelega, il Comune) l’autorizzazione paesaggistica.
Che documentazione si deve presentare?
1. Documentazione fotografica a colori, leggibile e nitida, con allegata planimetria dei punti di ripresa, che documenti l’edificio e l’area oggetto di intervento anche in un ampio contesto in modo da consentire di verificare il rapporto con il bene direttamente tutelato
2. Relazione tecnica
3. Planimetrie generali
- planimetria generale
- estratto dal foglio catastale, con la chiara individuazione grafica dell'immobile;
4.Rilievo geometrico in pianta, prospetto o sezione in scala 1:50 o comunque in scala adeguata
5.Tavole di progetto in pianta, prospetto o sezione in scala 1:50 o comunque in scala adeguata con particolare riferimento alle opere esterne
6.Tavole comparative (giallo: demolizioni; rosso: costruzioni)
7.Relazione paesaggistica semplificata (eventuale)
4) Art. 49 AUTORIZZAZIONE ALL’AFFISSIONE DI CARTELLI O MEZZI PUBBLICITARI
Durata del procedimento 90 giorni
Modulistica qui
Il procedimento si avvia con la presentazione dell’istanza alla Soprintendenza per l’installazione di:
• insegne delle attività commerciali e pubblici esercizi
• vetrofanie sulle vetrine
• targhe
• affissioni pubblicitarie
• banner
Il DPR 31/2017 ha dichiarato non necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica per installazione di insegne sopra le vetrine in spazio a ciò individuato.
In base all’Abaco del Comune di Venezia questi sono interventi classificati come ‘attività libera’ che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica e dunque sono soggetti solo all’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art.49 purché rispettino le norme di settore del Comune Regolamento CIMP.
Si prevedono 3 casi:
Comma 1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
Comma 2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
Comma 3. Utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione. Il nulla osta viene rilasciato qualora la Soprintendenza ne abbia valutato la compatibilità con il carattere artistico o storico del bene interessato.
Chi presenta l'istanza?
Nel caso di proprietà privata il richiedente è il destinatario del provvedimento e può essere:
• il proprietario
• il possessore
• il detentore
• il professionista incaricato con delega del proprietario
Nel caso i lavori interessino più proprietà
(multiproprietà, condomini, ecc.) dovrà essere allegato l'elenco completo dei proprietari con i relativi estremi, ed anche quelli di un eventuale amministratore delegato, con copia della delega
Nel caso di proprietà pubblica:
- Per enti e società dovranno essere forniti, oltre agli estremi ad essa riferiti, anche quelli del legale rappresentante
Nel caso di beni ecclesiastici:
La domanda deve essere trasmessa attraverso il Vescovo diocesano competente per il territorio o il delegato diocesano, così come stabilito dall'art. 5 c. 1 dell'Intesa fra CEI e Ministero B.A.C. (convenzione stipulata il 26.01.2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 26.01.2005)
Quale documentazione presentare?
1. Documentazione fotografica del fronte dell’edificio interessato dall’intervento, nell’insieme e parziale del piano terra dove sono previste le affissioni, corredata dai coni ottici, e tale da documentare il contesto urbano in cui il fronte edilizio si colloca
2. Planimetria generale dell’immobile oggetto di richiesta
3. Mappa catastale
4. Elaborati grafici in prospetto della facciata oggetto di intervento, nello stato di fatto e nella soluzione di progetto con tavola comparativa
5. Foto simulazione anche mediante render su base fotografica dello stato ante e successivo all’intervento
6. Relazione tecnica e descrittiva dei materiali, finiture, dimensioni e cromie dei mezzi pubblicitari
Nel caso di affissioni pubblicitarie sui ponteggi:
7. Il contratto d’appalto dei lavori
8. Cronoprogramma dei lavori
9. Prospetto dei ponteggi con simulazione dell’affissione pubblicitaria
Il nulla osta viene rilasciato per un periodo non superiore alla durata dei lavori e deve essere allegato anche il contratto di appalto dei lavori medesimi.
SANZIONI
Art. 162. VIOLAZIONI IN MATERIA DI AFFISSIONE
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Non è prevista autorizzazione in sanatoria.
Si rinvia al Codice della strada art.23 comma 13bis e 13ter
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1! giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (i riferimenti ora sono al d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio.
5) Art. 50 DISTACCO DI BENI CULTURALI
Modulistica qui
1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista. 2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
SANZIONI
Articolo 169 Opere illecite 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13.
6) Art. 160 VERIFICA DELL’ASSENZA DI DANNO
Art. 160 Ordine di reintegrazione – Durata del procedimento180 giorni
Modulistica qui
E’ un procedimento che viene erroneamente chiamato ‘sanatoria’, in quanto il Codice dei beni culturali NON prevede sanatoria. Infatti permane il reato cosiddetto “di disobbedienza” anche in assenza di danno.
Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
Ai sensi dell’art. 160 è previsto un procedimento sanzionatorio che viene avviato nel caso in cui il bene per effetto di interventi eseguiti in assenza o in difformità di autorizzazione abbia subito un danno e dunque presuppone una verifica tecnica discrezionale da parte dell’organo di tutela che valuta se l’intervento eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione sia compatibile con le esigenze di tutela ovvero se abbia prodotto un danno al bene tutelato.
Il procedimento può essere avviato:
• su istanza di parte se il proprietario richiedente autodenuncia lo stato non legittimato
• su iniziativa dell’organo di tutela
• su segnalazione dell’Amministrazione comunale o della Polizia municipale
Art. 160 Ordine di reintegrazione – Durata del procedimento 180 giorni
Che documentazione si deve presentare?
Le Circolari DG ABAP n.30/2018 e n.34/2020 indicano la Documentazione tecnica da allegare alla istanza :
1. estremi del provvedimento di tutela
2. planimetria generale con individuazione dell’immobile
3. planimetria catastale
4. planimetria dell’ultimo stato legittimato – precedenti interventi edilizi, planimetria catastale del 1939 –
5. elaborati grafici con lo stato attuale non legittimato
6. elaborati comparativi tra l’ultimo stato legittimato e lo stato attuale
7. documentazione fotografica sia degli esterni, per identificare il palazzo, sia degli interni ed in particolare delle opere eseguite in assenza o in difformità di autorizzazione con i coni ottici
8. relazione tecnica descrittiva delle opere eseguite in assenza o in difformità dell’autorizzazione con indicazione della data reale o presunta di realizzazione delle opere non autorizzate
Il tecnico incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 circa la classificazione degli interventi edilizi di cui all’art.3 del T.U. sull’edilizia
• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
Dichiarando anche se gli interventi sono stati eseguiti:
1. In assenza di permesso di costruire o in totale difformità
2. In assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
Il Comune attesta la classificazione degli interventi.
I lavori non autorizzati non hanno arrecato danno al bene tutelato:
1. Qualora la Soprintendenza ritenga che le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità
siano compatibili con le esigenze di tutela, rilascia il parere legittimante con cui dichiara che le opere eseguite non arrecano danno al bene tutelato
2. In questo caso non si applica l’ordine di reinegrazione
3. Viene in ogni caso data comunicazione alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza.
Se le opere abusivamente eseguite consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.3, lettera c), la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro (DPR 380/2001 art.37, c.2)
I lavori non autorizzati hanno arrecato danno al bene tutelato: l'ordine di reintegro
1. La Soprintendenza su disposizione della Direzione Generale avvia il procedimento ai sensi dell'art.160.
2. Viene richiesto al proprietario un progetto di rimessa in pristino
• Se le opere abusivamente eseguite consistono in interventi di ristrutturazione edilizia (art.3, lettera d) oltre alla restituzione in pristino la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro (DPR 380/2001 art.33, c3)
• Se le opere abusivamente eseguite consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.3, lettera c) oltre alla restituzione in pristino la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro (DPR 380/2001 art.37, c2)
I lavori non autorizzati hanno arrecato danno al bene tutelato ma è impossibile procedere con il reintegro
Quando la Soprintendenza accerti l'impossibilità di procedere con la reintegrazione (perdita del bene, problemi strutturali che deriverebbero dalla rimessa in pristino, ecc.) si ricorre alla irrogazione di una sanzione pecuniaria che viene calcolata in base al costo delle opere che sarebbero necessarie per il ripristino maggiorato di un 'valore risarcitorio' relativo al valore storico-artistico del bene in quanto irriproducibile.
2. Il decreto sanzionatorio viene redatto dalla competente Direzione Generale e trasmesso alla Soprintendenza che lo notifica alla proprietà.
3. Se le opere abusivamente eseguite consistono in interventi di ristrutturazione edilizia (art.3, lettera d) oltre alla restituzione in pristino la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro (DPR 380/2001 art.33, c3)
4. Se le opere abusivamente eseguite consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo (art.3, lettera c) oltre alla restituzione in pristino la Soprintendenza irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro (DPR 380/2001 art.37, c2)
In ogni caso permane il reato e le relative sanzioni di cui alla parte IV del codice art.169
E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10
N.B. Non c'è reato nel caso in cui gli illeciti siano stati eseguiti in epoca antecedente alla notifica e trascrizione del Provvedimento di tutela.